Novità

16 Ottobre 2026
Seguici
AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 238 del Codice di procedura civile

Articolo 238 del Codice di procedura civile

L’articolo 238 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Prestazione del giuramento”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull’importanza morale dell’atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false, e quindi lo invita a giurare.

Il giurante, in piedi, pronuncia a chiara voce le parole: “consapevole della responsabilità che col giuramento assumo, giuro …”, e continua ripetendo le parole della formula su cui giura.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post correlati

AvvocatoDigitale.com
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni quali riconoscerti quando ritorni sul nostro sito e aiutare il nostro team a comprendere quali sezioni del sito trovi più interessanti e utili.