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Articolo 774 del Codice Civile

L’ art. 774 del Codice Civile è rubricato “ Capacità di donare ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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