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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1660 del Codice Civile

Articolo 1660 del Codice Civile

L’ art. 1660 del Codice Civile è rubricato “Variazioni necessarie del progetto“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.

Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un’equa indennità.

Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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