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Articolo 2509 bis del Codice Civile

L’ art. 2509 bis del Codice Civile è rubricato “ Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Fino all’adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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