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Articolo 17 del Codice Civile

L’articolo 17 del Codice Civile è rubricato “Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 17 del Codice Civile italiano (ABROGATO):

La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione l’acquisto e l’accettazione non hanno effetto.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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