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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 550 del Codice di procedura civile

Articolo 550 del Codice di procedura civile

L’articolo 550 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Pluralità di pignoramenti”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.

Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 524 secondo e terzo comma.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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