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Articolo 1494 del Codice Civile

L’ art. 1494 del Codice Civile è rubricato “Risarcimento del danno“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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