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Articolo 1290 del Codice Civile

L’ art. 1290 del Codice Civile è rubricato “Impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l’equivalente di quella che è divenuta impossibile per l’ultima, se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l’equivalente dell’una o dell’altra.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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