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AvvocatoDigitale.comBlogDPR 633/1972Articolo 20 del D.P.R. 633/1972

Articolo 20 del D.P.R. 633/1972

L’articolo 20 del D.P.R. 633/1972 è rubricato “ Volume d’affari”.

Di seguito è riportato il testo integrale:

Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell’attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell’articolo 36.

L’ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell’art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell’art. 27.

Per consultare altri articoli del DPR 633/1972, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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