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Articolo 452 del Codice Civile

L’ art. 452 del Codice Civile è rubricato “Mancanza, distruzione o smarrimento di registri ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 452 del Codice Civile italiano:

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell’atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.

In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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