Articolo 35 del Codice Penale
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Ecco il testo:
Art. 35
La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte priva il condannato della capacità di esercitare,
durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto
uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità.La sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere una durata inferiore a tre mesi,
né superiore a tre anni.Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte,
industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena
inflitta non è inferiore a un anno d’arresto.
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