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16 Ottobre 2026
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Articolo 2531 del Codice Civile

L’ art. 2531 del Codice Civile è rubricato “ Mancato pagamento delle quote o delle azioni “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell’articolo 2533.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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