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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 151 del Codice Civile

Articolo 151 del Codice Civile

L’articolo 151 del Codice Civile è rubricato “Separazione giudiziale”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 151 del Codice Civile italiano: 

La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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