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Articolo 2002 del Codice Civile

L’ art. 2002 del Codice Civile è rubricato “Documenti di legittimazione e titoli impropri“.

Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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