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Articolo 1076 del Codice Civile

L’ art. 1076 del Codice Civile è rubricato “Esercizio limitato della servitù”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l’estinzione per prescrizione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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