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Articolo 1041 del Codice Civile

L’ art. 1041 del Codice Civile è rubricato “ Letto dell’acquedotto”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

È sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell’acquedotto con l’apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell’acquedotto, deve sopportare la metà delle spese occorrenti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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