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Articolo 1222 del Codice Civile

L’ art. 1222 del Codice Civile è rubricato “Inadempimento di obbligazioni negative“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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