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Articolo 854 del Codice Civile

L’ art. 854 del Codice Civile è rubricato “Notifica e trascrizione del piano di riordinamento”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il piano di riordinamento deve essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.

Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev’essere trascritto presso l’ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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