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17 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1578 del Codice Civile

Articolo 1578 del Codice Civile

L’ art. 1577 del Codice Civile è rubricato “Vizi della cosa locata“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.

Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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