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Articolo 1392 del Codice Civile

L’ art. 1392 del Codice Civile è rubricato “Forma della procura“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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