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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 386 del Codice Civile

Articolo 386 del Codice Civile

L’ art. 386 del Codice Civile è rubricato “ Approvazione del conto”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 386 del Codice Civile italiano:

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l’approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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