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Articolo 526 del Codice Civile

L’ art. 526 del Codice Civile è rubricato “ Impugnazione per violenza o dolo ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 526 del Codice Civile italiano:

La rinunzia all’eredità si può impugnare solo se è l’effetto di violenza o di dolo.

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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