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Articolo 2933 del Codice Civile

L’ art. 2933 del Codice Civile è rubricato “Esecuzione forzata degli obblighi di non fare“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l’avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell’obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell’obbligo.

Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia nazionale.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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