Articolo 19 del Codice Penale
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Le pene accessorie per i delitti sono:
1. l’interdizione dai pubblici uffici;
2. l’interdizione da una professione o da un’arte;
3. l’interdizione legale;
4. l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5. l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis. l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
6. la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitorialeLe pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1. la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;
2. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle impresePena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di
condanna.La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle
contravvenzioni.

