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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice PenaleArticolo 19 del Codice Penale

Articolo 19 del Codice Penale

L’articolo 19 del Codice Penale introduce questo fondamentale testo normativo, é rubricato “Pene accessorie: specie”.


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Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 19 del Codice Penale italiano: 

Le pene accessorie per i delitti sono:
1. l’interdizione dai pubblici uffici;
2. l’interdizione da una professione o da un’arte;
3. l’interdizione legale;
4. l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5. l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis. l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
6. la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1. la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte;
2. la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di
condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle
contravvenzioni.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Penale, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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