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Articolo 726 del Codice Civile

L’ art. 726 del Codice Civile è rubricato “ Stima e formazione delle parti”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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