Novità

16 Ottobre 2026
Seguici
AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1122 del Codice Civile

Articolo 1122 del Codice Civile

L’ art. 1122 del Codice Civile è rubricato “Opere su parti di proprietà o uso individuale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinati all’uso comune, che siano stato attribuito in proprietà esclusiva o destinato all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

In ogni caso è dato preventivamente la notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post correlati

AvvocatoDigitale.com
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni quali riconoscerti quando ritorni sul nostro sito e aiutare il nostro team a comprendere quali sezioni del sito trovi più interessanti e utili.