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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 566 del Codice di procedura civile

Articolo 566 del Codice di procedura civile

L’articolo 566 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Intervento dei creditori iscritti e privilegiati”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564 ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell’espropriazione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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