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Articolo 636 del Codice Civile

L’ art. 636 del Codice Civile è rubricato “ Divieto di nozze”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 635 del Codice Civile italiano:

È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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