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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 120 del Codice di procedura civile

Articolo 120 del Codice di procedura civile

L’articolo 120 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Pubblicità della sentenza”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati.

Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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