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Articolo 622 del Codice Civile

L’ art. 622 del Codice Civile è rubricato “ Comunicazione dei testamenti al Tribunale”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 622 del Codice Civile italiano:

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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