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Articolo 1699 del Codice Civile

L’ art. 1699 del Codice Civile è rubricato “Trasporto con rispedizione della merce“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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