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Articolo 2865 del Codice Civile

L’ art. 2865 del Codice Civile è rubricato “Frutti dovuti dal terzo“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I frutti dell’immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento.

Nel caso di liberazione dell’immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell’art. 2890.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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