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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.28 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.28 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.28 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Decisione della causa”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice, esaurita l’istruzione, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:
a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.

All’udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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