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Articolo 2937 del Codice Civile

L’ art. 2937 del Codice Civile è rubricato “ Rinunzia alla prescrizione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.

Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.

La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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