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AvvocatoDigitale.comBlog346/1990Articolo 24 del D.Lgs. 346/1990

Articolo 24 del D.Lgs. 346/1990

L’articolo 24 del D.Lgs 346/1990 cd. Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni , è rubricato “Spese mediche e spese funerarie “. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

1. Le spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sono deducibili a condizione che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all’apertura della successione.
2. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire due milioni.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni , accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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