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Articolo 125 del Codice Civile

L’articolo 125 del Codice Civile è rubricato “Azione del pubblico ministero”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 125 del Codice Civile italiano: 

L’azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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