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Articolo 20 della Costituzione italiana

L’articolo 20 della Costituzione, stabilisce le norme a tutela della religione, la quale non può essere limitata con norme speciali e nè da gravami fiscali per la costituzione di associazioni o istituzioni di aggregazioni religiose.

Ecco il testo: 

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Se vuoi consultare gli altri articoli della Costituzione, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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