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Articolo 2950 del Codice Civile

L’ art. 2950 del Codice Civile è rubricato “Prescrizione del diritto del mediatore“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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