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Articolo 492 del Codice Civile

L’ art. 492 del Codice Civile è rubricato “ Garanzia ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 492 del Codice Civile italiano:

Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l’erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell’inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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