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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 127 del Codice di procedura civile

Articolo 127 del Codice di procedura civile

L’articolo 127 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Direzione dell’udienza”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinchè la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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