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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice StradaArticolo 51 del Codice della strada

Articolo 51 del Codice della strada

L’articolo 51 del Codice della Strada è rubricato “Slitte“.


Ecco il testo: 

1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.


Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice della Strada, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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