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17 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1646 del Codice Civile

Articolo 1646 del Codice Civile

L’ art. 1646 del Codice Civile è rubricato “Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell’anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.

Per l’ulteriore determinazione dei rapporti tra l’affittuario uscente e l’affittuario subentrante si osservano le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza, gli usi locali.




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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