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Articolo 562 del Codice di procedura civile

L’articolo 562 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497, il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui all’articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.

Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell’ordinanza.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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