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Articolo 1228 del Codice Civile

L’ art. 1228 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità per fatto degli ausiliari“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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