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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticlo 141 del Codice di procedura civile

Articlo 141 del Codice di procedura civile

L’articolo 141 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Notificazione presso il domiciliatario”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione.

Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

La consegna, a norma dell’art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o è cessato l’ufficio.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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