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Articolo 693 del Codice Civile

L’ art. 693 del Codice Civile è rubricato “ Diritti e obblighi dell’istituito”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

All’istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l’usufruttuario.

Comma abrogato

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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