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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 237 del Codice di procedura civile

Articolo 237 del Codice di procedura civile

L’articolo 237 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Risoluzione delle contestazioni”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Le contestazioni sorte tra le parti circa l’ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.

L’ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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