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Articolo 1047 del Codice Civile

L’ art. 1047 del Codice Civile è rubricato “Contenuto della servitù”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con l’obbligo però di pagare l’indennità e di fare e mantenere le opere atte ad assicurare i fondi da ogni danno.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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