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16 Ottobre 2026
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Articolo 1075 del Codice Civile

L’ art. 1075 del Codice Civile è rubricato “Esercizio limitato della servitù”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero.




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