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Articolo 629 del Codice Civile

L’ art. 629 del Codice Civile è rubricato “ Disposizioni a favore dell’anima ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 629 del Codice Civile italiano:

Le disposizioni a favore dell’anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.

Esse si considerano come un onere a carico dell’erede o del legatario, e si applica l’articolo 648.

Il testatore può designare una persona che curi l’esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l’adempimento.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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